Massima
Le impugnazioni delle deliberazioni di approvazione del bilancio fondate sulla violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza del documento contabile attengono a interessi che trascendono la disponibilità delle parti, poiché il bilancio è destinato anche alla tutela dei creditori sociali e, più in generale, dei terzi che entrano in rapporto con la società; le relative controversie concernono pertanto diritti indisponibili e non possono essere devolute alla cognizione degli arbitri.
La controversia con la quale si censuri la deliberazione assembleare assumendo la non veridicità di poste del bilancio e la conseguente falsa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società riguarda profili sottratti alla disponibilità delle parti e non rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria statutaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 29 Luglio 2026, N. 6398, «Tribunale di Milano, 29 luglio 2026, n. 6398», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-29-luglio-2026-n-6398/