Le impugnazioni delle deliberazioni di approvazione del bilancio fondate sulla violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza del documento contabile attengono a interessi che trascendono la disponibilità delle parti, poiché il bilancio è destinato anche alla tutela dei creditori sociali e, più in generale, dei terzi che entrano in rapporto con la società; le relative controversie concernono pertanto diritti indisponibili e non possono essere devolute alla cognizione degli arbitri.
La controversia con la quale si censuri la deliberazione assembleare assumendo la non veridicità di poste del bilancio e la conseguente falsa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società riguarda profili sottratti alla disponibilità delle parti e non rientra nell’ambito oggettivo della clausola compromissoria statutaria.
