Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 28 ottobre 2025, n. 8141

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria che limita il ricorso al giudice ordinario alle sole fatture relative a merce ricevuta senza contestazione non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo quando le contestazioni del debitore si riferiscano a forniture diverse da quelle oggetto delle fatture azionate, ovvero quando le contestazioni risultino generiche e non idonee ad identificare specificamente la fornitura contestata.
La clausola compromissoria che consente il ricorso all'autorità giudiziaria per esigere il pagamento di fatture senza ulteriori limitazioni non è derogata dalla previsione del ricorso all'arbitrato per le controversie relative alla validità ed esecuzione del contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria che limita il ricorso al giudice ordinario alle sole fatture relative a merce ricevuta senza contestazione non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo quando le contestazioni del debitore si riferiscano a forniture diverse da quelle oggetto delle fatture azionate, ovvero quando le contestazioni risultino generiche e non idonee ad identificare specificamente la fornitura contestata.
La clausola compromissoria che consente il ricorso all’autorità giudiziaria per esigere il pagamento di fatture senza ulteriori limitazioni non è derogata dalla previsione del ricorso all’arbitrato per le controversie relative alla validità ed esecuzione del contratto.

Come citare

Tribunale di Milano, 28 Ottobre 2025, N. 8141, «Tribunale di Milano, 28 ottobre 2025, n. 8141», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-28-ottobre-2025-n-8141-1769079691-5192/

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