Tribunale di Milano, 25 giugno 2025, n. 5227
Tribunale
di Milano
Massima
Ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ., la convenzione di arbitrato deve essere interpretata, nel dubbio, nel senso che la competenza degli arbitri è estesa a tutte e sole le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto al quale si riferisce, senza tuttavia consentire che tale convenzione sia efficace anche con riguardo ad azioni fondate su titoli diversi rispetto al contratto nel quale la convenzione di arbitrato è convenuta. La clausola compromissoria non opera per le controversie che, pur connesse con l'esecuzione del contratto che la contiene, trovano fondamento in titoli giuridici autonomi e distinti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 25/06/2025, n. 5227, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-25-giugno-2025-n-5227-1755251805-6982/