Tribunale di Milano, 24 aprile 2020, n. 2568
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme. Nel contratto a favore di terzi, è rimesso infatti alla volontà di costoro profittarne o meno (art. 1411, co. 2, cod. civ.) e, tuttavia, una volta che tale manifestazione di volontà sia positivamente intervenuta, essi non possono scinderne altresì il contenuto, al fine di potersi giovare delle sole clausole favorevoli, dal momento che l’accettazione non può che riguardare, salva diversa volontà dei contraenti, le clausole contrattuali nella loro totalità.
Note Metodologiche
standard