Tribunale di Milano, 22 agosto 2019, n. 7884
Tribunale
di Milano
Massima
Perché una controversia extracontrattuale sia attribuita alla cognizione arbitrale è necessario che essa sia espressamente menzionata nella clausola compromissoria e, in difetto di tale menzione, non soccorre il criterio interpretativo di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 22/08/2019, n. 7884, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-22-agosto-2019-n-7884-1752148086/