Tribunale di Milano, 2 marzo 2026, n. 1785
Tribunale
di Milano
Massima
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sulla sussistenza di una convenzione di arbitrato costituisce eccezione non rilevabile d'ufficio che deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 02/03/2026, n. 1785, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-marzo-2026-n-1785-1777282737-2890/