sentenza
N. 9260
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 2 dicembre 2025, n. 9260

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

Le controversie in materia di impugnazione di delibere assembleari condominiali, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono compromettibili in arbitri, non rientrando in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ., atteso che l'art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere al condomino la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario.
La clausola compromissoria contenuta in un regolamento condominiale contrattuale, che preveda il deferimento delle controversie condominiali ad arbitri con il potere di decidere quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura e con pronuncia inappellabile, configura un arbitrato irrituale, in quanto le parti intendono affidare agli arbitri la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse.
In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento condominiale contrattuale, opponibile al condomino, il giudice ordinario adito per l'impugnazione di una delibera assembleare deve dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale ivi previsto.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 02/12/2025, n. 9260, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-dicembre-2025-n-9260-1769520015-9918/