sentenza
N. 4067
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 19 maggio 2025, n. 4067

⚖️ Tribunale di Milano
📅

Massima

Nei contratti tra imprese, la clausola compromissoria non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. quando il contratto non sia qualificabile come "per adesione", ossia quando non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e non sia predisposto unilateralmente senza possibilità di modifiche da parte dell'altro contraente.
Un contratto non può essere qualificato "per adesione" secondo l'art. 1341 c.c. quando le clausole contrattuali, pur elaborate da uno solo dei contraenti, fanno riferimento ad uno specifico incarico e l'altro contraente poteva legittimamente concordare modifiche alla previsione contrattuale, rendendo la clausola compromissoria valida ed efficace come frutto della libera ed autonoma volontà dei contraenti.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 19/05/2025, n. 4067, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-19-maggio-2025-n-4067-1752226068/