Tribunale di Milano, 17 luglio 2025, n. 5894
Massima
L'eccezione pregiudiziale di clausola compromissoria sollevata tempestivamente nell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando l'arbitrato sia di natura rituale, integra una questione di competenza ai sensi dell'art. 819-ter, cod. proc. civ. La natura rituale dell'arbitrato comporta che l'eccezione relativa alla clausola compromissoria attenga alla sfera della competenza giurisdizionale.
La presenza di clausola compromissoria validamente operante comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e la contestuale remissione della controversia al giudizio dell'arbitro designato dalla convenzione arbitrale. Il decreto ingiuntivo risulta viziato da nullità quando il rapporto sostanziale sia regolato da clausola compromissoria che devolve la materia del contendere alla cognizione arbitrale.
L'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza fondata su clausola compromissoria non determina reciproca soccombenza né configura le ipotesi di compensazione delle spese processuali ex art. 92, cod. proc. civ. Il comportamento processuale consistente nell'adesione all'eccezione di compromesso non assume rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
L'azione monitoria promossa in presenza di clausola compromissoria operante espone il ricorrente al rischio che tale clausola possa essere legittimamente invocata dal debitore ingiunto in sede di opposizione. La scelta di adire il giudice ordinario nonostante la devoluzione della controversia agli arbitri non giustifica la compensazione delle spese processuali in caso di accoglimento dell'eccezione di compromesso.
Note Metodologiche
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