Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 5924
Massima
L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall., in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale e traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale prevista nello statuto della società, risultando il tribunale ordinario incompetente a conoscerne.
La clausola compromissoria statutaria non è opponibile ai creditori sociali, quali soggetti terzi rispetto al contratto sociale, relativamente all'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2394 e 2476, co. 6, cod. civ. a tutela dei creditori medesimi.
L'azione del curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. cumula le distinte azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori, mantenendo ciascuna i propri presupposti e regimi, con conseguente diversa disciplina circa l'opponibilità della clausola arbitrale statutaria.
Note Metodologiche
standard