sentenza
N. 5924
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 5924

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall., in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale e traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale prevista nello statuto della società, risultando il tribunale ordinario incompetente a conoscerne.
La clausola compromissoria statutaria non è opponibile ai creditori sociali, quali soggetti terzi rispetto al contratto sociale, relativamente all'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2394 e 2476, co. 6, cod. civ. a tutela dei creditori medesimi.
L'azione del curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. cumula le distinte azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori, mantenendo ciascuna i propri presupposti e regimi, con conseguente diversa disciplina circa l'opponibilità della clausola arbitrale statutaria.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 15/07/2025, n. 5924, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-luglio-2025-n-5924-1759503381-7042/