sentenza
N. 1097
Anno: 2025

Tribunale di Messina, 9 giugno 2025, n. 1097

⚖️ Tribunale di Messina
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Massima

La proposizione di una domanda in sede monitoria non configura rinuncia definitiva alla clausola compromissoria per altre controversie, rimanendo la rinuncia limitata alla specifica controversia oggetto del procedimento monitorio, salvo accordo contrario delle parti.
La mancanza di collegamento negoziale tra più contratti consente la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario limitatamente ai soli rapporti regolati da clausola compromissoria, senza che ciò costituisca ostacolo alla prosecuzione del giudizio per i contratti rimasti di competenza del tribunale.
Le clausole compromissorie che devolvono al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie "di qualunque natura" tra committente e appaltatore comprendono tutte le dispute derivanti dal rapporto contrattuale, incluse quelle aventi ad oggetto il risarcimento per inadempimento contrattuale e le domande riconvenzionali per eliminazione di vizi.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Messina, 09/06/2025, n. 1097, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-messina-9-giugno-2025-n-1097-1754375395-2868/