sentenza
N. 392
Anno: 2025

Tribunale di Matera, 12 settembre 2025, n. 392

⚖️ Tribunale di Matera
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Massima

L'eccezione di compromesso ha carattere processuale, integra una questione di competenza territoriale semplice e deve essere eccepita dalla parte interessata nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., a pena di decadenza, non essendo rilevabile d'ufficio ma assimilabile all'eccezione di incompetenza territoriale.
In caso di adesione delle parti all'eccezione di incompetenza per arbitrato si applica l'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e riassunzione davanti all'arbitro secondo regole corrispondenti all'art. 50 cod. proc. civ., in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter cod. proc. civ. operata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2013.
L'adesione all'eccezione di incompetenza per arbitrato comporta la caducazione del decreto ingiuntivo opposto per nullità e l'esclusione del potere del giudice ordinario di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi l'arbitro cui è rimessa la causa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Matera, 12/09/2025, n. 392, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-matera-12-settembre-2025-n-392-1761739334-6434/