Tribunale di Massa, ord. 7 dicembre 2025
Tribunale
di Massa
Massima
Ai sensi dell'art. 816-ter cod. proc. civ., qualora un testimone si rifiuti di comparire dinanzi agli arbitri, questi ultimi possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato di ordinare la comparizione del teste, esercitando così il potere coercitivo di cui gli arbitri sono privi, al fine di garantire l'effettività dell'istruzione probatoria nel procedimento arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Massa, 07/12/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-massa-ord-7-dicembre-2025-1769614761-9674/