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Tribunale di Marsala, ord. 21 luglio 2026 (R.G. 00001263/2026)

Il presidente del tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla clausola compromissoria statutaria, provvede alla nomina del terzo arbitro ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. e può contestualmente prorogare il termine previsto per il deposito del lodo ai sensi dell’art. 820 cod. proc. civ.

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