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Tribunale di Macerata, decr. 17 agosto 2026 (R.G. 00002385/2026)

Sull’istanza fondata sulla clausola compromissoria statutaria il presidente del tribunale provvede, ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., alla nomina dei componenti del collegio arbitrale e del suo presidente, disponendo che la nomina sia comunicata agli arbitri con il relativo ricorso e che ne sia data notizia nelle forme di legge.

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