Tribunale di Lucca, 17 gennaio 2025, n. 48
Tribunale
di Lucca
Massima
La contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della reconventio al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale cosicché la proposizione dell'eccezione implica naturaliter il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la pregiudizialità logica dell'eccezione di compromesso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lucca, 17/01/2025, n. 48, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lucca-17-gennaio-2025-n-48-1752155145/