Tribunale di Lucca, 10 luglio 2025, n. 493
Tribunale
di Lucca
Massima
L'autorità giudiziaria ordinaria è carente di giurisdizione quando la controversia rientra nell'ambito di applicazione di clausole compromissorie contenute nello statuto di un ente, con conseguente improcedibilità del giudizio ordinario. Le doglianze che, secondo le previsioni statutarie dell'ente, devono essere oggetto di arbitrato non possono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario, il quale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lucca, 10/07/2025, n. 493, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lucca-10-luglio-2025-n-493-1759503381-3357/