Tribunale di Livorno, ord. 12 settembre 2025
Massima
La clausola compromissoria che prevede il deferimento delle controversie ad un collegio di probiviri con valore di lodo arbitrale irrituale non comporta automaticamente rinuncia alla giurisdizione ordinaria in materia cautelare, quando le espressioni utilizzate orientano verso la volontà di istituire una sede decisoria ulteriore ma non alternativa ed esclusiva rispetto a quella giudiziale.
Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parti possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, ma tale competenza cautelare è esclusiva solo quando le parti abbiano manifestato concordemente e univocamente la loro volontà in tal senso.
In mancanza di espressa e univoca volontà delle parti di attribuire agli arbitri la competenza cautelare, il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. può essere validamente proposto al giudice ordinario competente per il merito, nonostante la presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
Note Metodologiche
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