Massima
Il presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato ha competenza a prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 820 co. 3 lett. b cod. proc. civ. quando non vi sia istanza congiunta di tutte le parti processuali.
La proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale può essere concessa quando il termine originariamente stabilito nella clausola compromissoria risulti insufficiente per garantire il corretto contraddittorio tra le parti e lo svolgimento regolare del procedimento arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l’arbitrato ha competenza a prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 820 co. 3 lett. b cod. proc. civ. quando non vi sia istanza congiunta di tutte le parti processuali.
La proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale può essere concessa quando il termine originariamente stabilito nella clausola compromissoria risulti insufficiente per garantire il corretto contraddittorio tra le parti e lo svolgimento regolare del procedimento arbitrale.
Come citare
Tribunale di Lecco, 28 Ottobre 2025, «Tribunale di Lecco, ord. 28 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecco-ord-28-ottobre-2025-1769079691-4369/