Tribunale di Lecce, 17 novembre 2025, n. 3273
Massima
L'eccezione di compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo arbitrale esclusivamente qualora il credito opposto in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del lodo, restando altrimenti preclusa dal giudicato derivante dalla pronuncia arbitrale, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. La mancata proposizione dell'eccezione di compensazione nel procedimento arbitrale, ove la coesistenza dei crediti si sia verificata in tempo utile per essere eccepita ai sensi dell'art. 817 bis cod. proc. civ., preclude la successiva opposizione della compensazione in sede esecutiva, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Note Metodologiche
standard