Tribunale di Latina, 9 aprile 2022, n. 717
Tribunale
di Latina
Massima
L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza. Ne consegue che la mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull'atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Latina, 09/04/2022, n. 717, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-latina-9-aprile-2022-n-717-1752148096/