Tribunale di Lanciano, ord. 29 dicembre 2025
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla pubblica amministrazione per una singola e specifica vicenda negoziale non è soggetta alla disciplina delle condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto, non integrando la fattispecie del contratto per adesione destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.
La clausola compromissoria che prevede la devoluzione delle controversie ad un collegio di arbitri amichevoli compositori, in difetto di espressa pattuizione nel senso del valore di determinazione contrattuale della pronuncia, va qualificata come patto di arbitrato rituale, potendo la locuzione "amichevole compositore" essere intesa come mera attribuzione all'arbitro del potere di giudicare secondo equità.
Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 104/2010, le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ivi comprese quelle relative a rapporti di concessione di beni pubblici, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo è irrilevante ove sia stata validamente stipulata una convenzione arbitrale.
La disposizione dell'art. 6, co. 2, l. 205/2000, poi trasfusa nell'art. 12 d.lgs. 104/2010, pur avendo carattere innovativo, sana ex nunc l'invalidità delle clausole compromissorie stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore, consentendo l'instaurazione del giudizio arbitrale anche sulla base di convenzioni concluse nella vigenza della precedente disciplina che escludeva la compromettibilità delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Note Metodologiche
standard