Tribunale di Lanciano, 9 giugno 2025, n. 184
Massima
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori.
L'exceptio compromissi costituisce eccezione in senso stretto, rilevabile solo su istanza di parte e non d'ufficio dal giudice.
Le clausole compromissorie che delimitano chiaramente il proprio ambito di applicazione mediante espressioni specifiche non sono suscettibili di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ., il quale opera esclusivamente "nel dubbio" circa la portata della convenzione arbitrale.
Nelle società cooperative, la clausola arbitrale che prevede la devoluzione al collegio arbitrale delle controversie relative ai "rapporti sociali" non si estende ai rapporti di natura contrattuale-corrispettiva tra socio e società, ancorché originati all'interno del rapporto associativo, quando la causa di tali rapporti risulti omogenea a quella della compravendita.
La proposizione di una domanda in sede monitoria non configura rinuncia definitiva alla clausola compromissoria per altre controversie, rimanendo la rinuncia limitata alla specifica controversia oggetto del procedimento monitorio, salvo accordo contrario delle parti.
Note Metodologiche
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