sentenza
N. 562
Anno: 2025

Tribunale di Lagonegro, 9 ottobre 2025, n. 562

⚖️ Tribunale di Lagonegro
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Massima

La clausola di polizza assicurativa che devolve a terzi l'accertamento del danno tramite perizia contrattuale configura ipotesi di perizia contrattuale e non di arbitrato, rituale o irrituale, quando le parti affidano al terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento escludendo dai suoi poteri la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa.
La pattuizione di una clausola di perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione delle controversie che involgono questioni giuridiche concernenti l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo e la validità ed operatività della garanzia assicurativa, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti.
La clausola contrattuale che prevede la possibilità ma non l'obbligatorietà di ricorrere alla nomina di un collegio peritale per la valutazione del danno non comporta deroga alla giurisdizione ordinaria quando individua un rimedio meramente facoltativo e alternativo alla tutela giudiziaria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Lagonegro, 09/10/2025, n. 562, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lagonegro-9-ottobre-2025-n-562-1768839432-7744/