Tribunale di Grosseto, ordinanza del 18 gennaio 2026
Massima
L'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria per la nomina dell'arbitro designato dalla parte inadempiente, ai sensi dell'art. 810, co. 2, cod. proc. civ., è subordinato alla previa notificazione alla controparte di un invito formale e univoco a procedere alla designazione del proprio arbitro, con l'indicazione del nominativo dell'arbitro già designato dalla parte richiedente.
Ove la convenzione arbitrale preveda che il terzo arbitro sia nominato di comune accordo dagli arbitri designati dalle parti e, in difetto di accordo, dall'autorità giudiziaria, l'intervento suppletivo di quest'ultima per la nomina del terzo membro può essere richiesto solo dopo il completamento della nomina degli arbitri di parte e la scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo tra gli stessi, non essendo consentita la nomina contestuale del secondo e del terzo arbitro.
Note Metodologiche
standard