Tribunale di Grosseto, 27 novembre 2025, n. 884
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve essere proposta mediante giudizio ordinario di cognizione e può avere ad oggetto esclusivamente vizi attinenti alla manifestazione di volontà negoziale, quali errore, violenza, dolo o incapacità, restando preclusa la deduzione di errori di diritto, sia nella valutazione delle prove sia nella decisione, in ragione dell'efficacia meramente contrattuale e non equiparabile a sentenza propria di tale tipologia di lodo.
In tema di arbitrato irrituale, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte non preclude al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla propria competenza e di statuire sulle spese del procedimento, qualora la contestazione della competenza si fondi su circostanze attinenti alla causa petendi e la competenza arbitrale abbia carattere funzionale e inderogabile.
La declaratoria di incompetenza pronunciata in sede arbitrale non determina la consumazione del diritto di agire in giudizio per far valere la medesima pretesa creditoria dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, cui spetta di regola l'accertamento dei rapporti obbligatori tra le parti.
Note Metodologiche
standard