Tribunale di Gorizia, 21 giugno 2025, n. 172
Massima
La clausola compromissoria inserita in contratti stipulati tra professionista e consumatore è soggetta alla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in quanto prevede deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, salvo che sia stata oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, co. 4, del medesimo decreto.
L'onere di provare che la clausola compromissoria sia stata preceduta da apposita trattativa individuale specifica ricade sul professionista che intenda invocare l'applicabilità della clausola arbitrale in deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, costituendo tale prova elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
Note Metodologiche
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