sentenza
N. 2813
Anno: 2025

Tribunale di Genova, 21 dicembre 2025, n. 2813

⚖️ Tribunale di Genova
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, la quale devolva al giudizio arbitrale le controversie tra proprietari o tra questi e l'amministratore relative all'interpretazione e all'esecuzione delle norme di legge e di contratto, nonché quelle che si riferiscano in generale al fabbricato, determina l'improponibilità dell'impugnazione di delibera assembleare dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che l'art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere la facoltà di ricorrere al giudice avverso le deliberazioni dell'assemblea condominiale, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e non esclude pertanto la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali non rientrano nei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.
In presenza di una clausola compromissoria di portata ampia, il dubbio interpretativo circa l'estensione della competenza arbitrale deve essere risolto, ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Genova, 21/12/2025, n. 2813, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-21-dicembre-2025-n-2813-1770826161-8446/