Tribunale di Genova, 19 febbraio 2026, n. 827
Massima
L'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti degli amministratori della società, diretta esclusivamente a ottenere la dichiarazione di responsabilità e il risarcimento del danno senza domanda di nullità del bilancio, concerne diritti patrimoniali disponibili nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale ed è pertanto compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 5/2003.
La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie tra soci e amministratori scaturenti dal rapporto sociale relative a diritti disponibili determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dal socio nei confronti dell'amministratore per responsabilità gestoria.
Note Metodologiche
standard