Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Genova, 19 febbraio 2026, n. 827

Tribunale di Genova

Massima

L'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti degli amministratori della società, diretta esclusivamente a ottenere la dichiarazione di responsabilità e il risarcimento del danno senza domanda di nullità del bilancio, concerne diritti patrimoniali disponibili nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale ed è pertanto compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 5/2003.
La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie tra soci e amministratori scaturenti dal rapporto sociale relative a diritti disponibili determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dal socio nei confronti dell'amministratore per responsabilità gestoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti degli amministratori della società, diretta esclusivamente a ottenere la dichiarazione di responsabilità e il risarcimento del danno senza domanda di nullità del bilancio, concerne diritti patrimoniali disponibili nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale ed è pertanto compromettibile in arbitri ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003.
La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie tra soci e amministratori scaturenti dal rapporto sociale relative a diritti disponibili determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dal socio nei confronti dell’amministratore per responsabilità gestoria.

Come citare

Tribunale di Genova, 19 Febbraio 2026, N. 827, «Tribunale di Genova, 19 febbraio 2026, n. 827», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-19-febbraio-2026-n-827-1775852638-3660/

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