Tribunale di Forli, 4 ottobre 2025, n. 583
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, ma impone al giudice dell'opposizione, qualora venga tempestivamente eccepita l'esistenza di detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Nel procedimento monitorio l'incompetenza del giudice per esistenza di clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, trattandosi l'exceptio compromissi di eccezione in senso stretto.
L'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza per arbitrato comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, dovendo tuttavia il provvedimento contenere l'espressa revoca dell'ingiunzione per impedire al decreto di produrre gli effetti provvisori in pendenza dell'opposizione.
La clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitri di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o applicazione del contratto è opponibile anche al curatore fallimentare che agisca per il recupero di crediti nascenti dal medesimo contratto.
Note Metodologiche
standard