La clausola contrattuale che, nelle ipotesi di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, prevede il ricorso a una valutazione collegiale di medici o ad un arbitrato di un collegio medico solo su accordo tra le parti, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, non integra una clausola compromissoria obbligatoria e non impedisce alla parte di proporre un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696 bis cod. proc. civ.
