Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Foggia, 15 dicembre 2025, n. 2121

Tribunale di Foggia

Massima

La questione relativa alla sussistenza o meno di una convenzione arbitrale tra le parti costituisce questione di competenza e non di giurisdizione, con la conseguenza che, in sede di appello, il giudice che riformi la pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., ma deve trattenere la causa e decidere nel merito.
La clausola compromissoria, quale deroga alla competenza del giudice ordinario, richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere espressamente stipulata tra le parti del rapporto controverso, non potendo essere desunta implicitamente dalla volontà delle parti né ricavata per relationem da atti o convenzioni sottoscritte da soggetti diversi o relativi a rapporti giuridici differenti da quello dedotto in giudizio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Foggia, 15 Dicembre 2025, N. 2121, «Tribunale di Foggia, 15 dicembre 2025, n. 2121», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-foggia-15-dicembre-2025-n-2121-1770761755-9340/

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