sentenza
N. 2121
Anno: 2025

Tribunale di Foggia, 15 dicembre 2025, n. 2121

⚖️ Tribunale di Foggia
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Massima

La questione relativa alla sussistenza o meno di una convenzione arbitrale tra le parti costituisce questione di competenza e non di giurisdizione, con la conseguenza che, in sede di appello, il giudice che riformi la pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., ma deve trattenere la causa e decidere nel merito.
La clausola compromissoria, quale deroga alla competenza del giudice ordinario, richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere espressamente stipulata tra le parti del rapporto controverso, non potendo essere desunta implicitamente dalla volontà delle parti né ricavata per relationem da atti o convenzioni sottoscritte da soggetti diversi o relativi a rapporti giuridici differenti da quello dedotto in giudizio.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Foggia, 15/12/2025, n. 2121, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-foggia-15-dicembre-2025-n-2121-1770761755-9340/