Tribunale di Firenze, decr. 20 aprile 2026 (R.G. 00001867/2026)
Massima
La clausola di polizza assicurativa che devolve la valutazione del danno e delle sue conseguenze ad un collegio di medici, i quali sono chiamati a rendere una determinazione tecnica vincolante per le parti, configura una perizia contrattuale e non un arbitrato, ne' rituale ne' irrituale, con la conseguenza che il procedimento di nomina giudiziale dell'arbitro previsto dall'art. 810 c.p.c. non e' applicabile, ne' in via diretta ne' per via analogica.
La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo congiunto e richiede l'accordo di entrambe le parti per la sua attivazione, sicche' il mancato consenso di una parte non e' sanabile mediante la nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c., restando salvo il diritto dell'assicurato di agire in via ordinaria per il pagamento dell'indennizzo.
Note Metodologiche
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