Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Firenze, 6 luglio 2026, n. 3931

Tribunale di Firenze

Massima

È nulla la clausola compromissoria che, inserita nel contratto concluso con un consumatore, deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria senza essere stata oggetto di specifica approvazione della parte debole, avendo contenuto vessatorio.
La proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, poiché la presenza di quest'ultima non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

È nulla la clausola compromissoria che, inserita nel contratto concluso con un consumatore, deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria senza essere stata oggetto di specifica approvazione della parte debole, avendo contenuto vessatorio.
La proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, poiché la presenza di quest’ultima non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto.

Come citare

Tribunale di Firenze, 6 Luglio 2026, N. 3931, «Tribunale di Firenze, 6 luglio 2026, n. 3931», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-6-luglio-2026-n-3931/

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