Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Firenze, 5 agosto 2026, n. 4171

Tribunale di Firenze

Massima

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'art. 808 ter cod. proc. civ., salva diversa e motivata volontà manifestata per iscritto dalle parti; l'opposizione tardivamente formulata nel procedimento non è idonea a mutarne la qualificazione.
La natura di lodo contrattuale della determinazione assunta dall'organo tecnico comporta, per rinuncia delle parti alla cognizione giurisdizionale, l'improponibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto le medesime questioni già decise, restando esperibile unicamente l'azione di annullamento prevista dall'art. 808 ter cod. proc. civ.
La formula con cui l'organo arbitrale dichiari non accoglibili le pretese, motivandola con l'impossibilità di configurare i diritti azionati, integra una decisione di merito e non una pronuncia meramente processuale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Firenze, 5 Agosto 2026, N. 4171, «Tribunale di Firenze, 5 agosto 2026, n. 4171», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-5-agosto-2026-n-4171/

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