sentenza
N. 4330
Anno: 2025

Tribunale di Firenze, 31 dicembre 2025, n. 4330

⚖️ Tribunale di Firenze
📅

Massima

La distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non si fonda sulla circostanza che solo con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, rinunciando alla giurisdizione statale, bensì sul fatto che nell'arbitrato rituale le parti intendono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., mentre nell'arbitrato irrituale esse affidano all'arbitro la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale quale espressione della propria volontà negoziale.
Ai fini della qualificazione della natura dell'arbitrato, l'interprete deve procedere secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., attribuendo prevalenza al significato letterale della clausola compromissoria ove chiaro e inequivocabile; solo in caso di ambiguità del dato testuale soccorre il principio del favor per l'arbitrato rituale, quale criterio meramente sussidiario.
Costituiscono indici sintomatici della natura irrituale dell'arbitrato: il riferimento espresso alla decisione "in via irrituale" e "secondo equità"; l'assenza di richiami a norme di diritto procedurali o sostanziali; la devoluzione agli arbitri della determinazione del riparto delle spese; la mancata previsione di mezzi di impugnazione; la pattuizione per cui le determinazioni arbitrali saranno vincolanti e irrevocabili tra le parti, al pari di un negozio concluso nell'esercizio della loro autonomia privata.
L'eccezione di compromesso riferita a clausola di arbitrato irrituale non attiene alla competenza, bensì costituisce questione preliminare di merito, configurandosi il compromesso per arbitrato irrituale come patto di rinuncia alla tutela giurisdizionale in vista di una risoluzione con pronuncia avente natura negoziale; ne consegue che, in caso di accoglimento, il giudice deve pronunciare sentenza dichiarativa di improcedibilità e non già ordinanza di incompetenza.
L'errata qualificazione dell'eccezione di arbitrato irrituale come eccezione di incompetenza non ne determina l'inammissibilità o il rigetto, purché l'eccipiente abbia ritualmente manifestato la volontà di avvalersi della clausola arbitrale entro i termini di legge, residuando in capo al giudice il potere-dovere di riqualificazione giuridica della questione.
L'art. 36 d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-quater cod. proc. civ.), nella parte in cui impone la decisione secondo diritto e l'impugnabilità del lodo, non vieta in via generale la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie societarie, ma pone un limite alla decisione equitativa circoscritto alle sole questioni non compromettibili e a quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari; al di fuori di tali ipotesi, l'arbitrato irrituale da clausola compromissoria statutaria deve ritenersi ammissibile.
La clausola compromissoria statutaria che preveda un arbitrato irrituale è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio sia oggetto della controversia, ai sensi dell'art. 34, co. 3, d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-bis, co. 3, cod. proc. civ.); ne consegue che la controversia tra società e socio recedente, avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso e la liquidazione della quota, rientra nell'ambito applicativo della clausola in quanto afferente ai rapporti sociali e a diritti disponibili.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Firenze, 31/12/2025, n. 4330, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-31-dicembre-2025-n-4330-1770826161-2550/