sentenza
N. 1868
Anno: 2026

Tribunale di Firenze, 3 aprile 2026, n. 1868

⚖️ Tribunale di Firenze
📅

Massima

La clausola compromissoria che riferisca alle controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo ogni lite avente causa petendi nel rapporto contrattuale, ivi incluse quelle relative al pagamento del corrispettivo e alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni.
Anche l'arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce espressione della volontà delle parti di sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente improponibilità della domanda giudiziale ove l'eccezione di compromesso sia ritualmente sollevata.
La presenza di una clausola compromissoria non esclude la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, ma una volta instaurato il giudizio di opposizione, la tempestiva eccezione di compromesso comporta la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Firenze, 03/04/2026, n. 1868, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-3-aprile-2026-n-1868/