sentenza
N. 2499
Anno: 2025

Tribunale di Firenze, 14 luglio 2025, n. 2499

⚖️ Tribunale di Firenze
📅

Massima

L'eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, mentre l'eccezione con cui si deduca l'esistenza di una clausola di arbitrato irrituale vale quale contestazione della proponibilità della domanda e si connota alla stregua di una questione preliminare attinente al merito da definirsi, in caso di accoglimento, con sentenza di rigetto della domanda.
Il discrimen tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. civ. con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla spendita della loro stessa autonomia.
L'interpretazione della volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria deve essere condotta facendo applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali ricavabili dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., operando riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, con la precisazione che il significato letterale, ove chiaro e inequivocabile, prevale su ogni altro criterio e che soltanto in caso di ambiguità del dato letterale soccorre il principio generale del favor per l'arbitrato rituale.
La competenza degli arbitri, ai sensi dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., non è esclusa dalla connessione tra la controversia agli stessi deferita e una causa pendente davanti al giudice e, nell'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
Il rilievo dell'inesatta qualificazione giuridica dell'eccezione di arbitrato irrituale formulata erroneamente in termini di eccezione di incompetenza, lungi dal costituire causa di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione, si limita a innescare il potere-dovere di riqualificazione giudiziale della questione preventivamente alla relativa disamina, purché l'eccezione sia stata ritualmente proposta nei termini di legge e con il corretto contenuto.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso con esclusione di quelle aventi per oggetto interessi della società o concernenti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di interessi di terzi estranei alla compagine sociale, dovendosi individuare il criterio discretivo tra diritti disponibili e diritti indisponibili non soltanto nella natura imperativa e inderogabile della norma posta a tutela degli interessi dedotti, ma anche e soprattutto nella necessità che la relativa violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di una specifica parte legittimata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Firenze, 14/07/2025, n. 2499, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-14-luglio-2025-n-2499-1759503381-6647/