sentenza
N. 2164
Anno: 2022

Tribunale di Firenze, 13 luglio 2022, n. 2164

⚖️ Tribunale di Firenze
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Massima

Oltre all'ipotesi di violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio, volti alla salvaguardia di diritti indisponibili dalla società, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio ovvero per vizio del procedimento relativo al mancato deposito del bilancio durante i 15 giorni precedenti l'approvazione, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Firenze, 13/07/2022, n. 2164, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-13-luglio-2022-n-2164-1752148096/