Tribunale di Fermo, 27 giugno 2025, n. 382
Massima
Il diritto di ricevere il pagamento dell'onorario sorge in capo agli arbitri per il solo fatto di aver effettivamente svolto l'incarico loro conferito, a prescindere dalla validità o meno del lodo pronunciato, trovando tale diritto la propria origine nel contratto di mandato o prestazione d'opera intellettuale concluso tra le parti e gli arbitri.
La speciale procedura di liquidazione del compenso ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ. presuppone la pronuncia del lodo, in quanto solo sulla base di questo il Presidente del Tribunale può trarre gli elementi necessari per liquidare il compenso secondo criteri equitativi.
In difetto della pronuncia del lodo, l'arbitro può recuperare il proprio onorario solo a seguito di normale procedimento rimesso alla cognizione del giudice ordinario, da individuarsi facendo applicazione degli ordinari criteri di competenza.
Note Metodologiche
standard