Tribunale di Fermo, 27 giugno 2025, n. 379
Massima
Il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio.
Quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo e il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e conseguentemente viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito, che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale deve farsi per iscritto, ma l'obbligo di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, cod. civ. sussiste solo nei contratti con condizioni generali predisposti da un solo contraente ovvero conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari.
Note Metodologiche
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