sentenza
N. 993
Anno: 2020

Tribunale di Crotone, 17 novembre 2020, n. 993

⚖️ Tribunale di Crotone
📅

Massima

La clausola compromissoria è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. e non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, cod. civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 cod. civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Crotone, 17/11/2020, n. 993, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-17-novembre-2020-n-993-1752148090/