sentenza
N. 1062
Anno: 2025

Tribunale di Cosenza, 18 giugno 2025, n. 1062

⚖️ Tribunale di Cosenza
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Massima

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale purché relative a situazioni con questo costituite.
La clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purché con la sua applicazione e il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto che riguardi situazioni costituite dal contratto.
Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Cosenza, 18/06/2025, n. 1062, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-18-giugno-2025-n-1062-1755251804-2127/