Tribunale di Cosenza, 15 dicembre 2025, n. 1913
Massima
Nell'arbitrato irrituale, la soluzione della controversia ha luogo in via meramente negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l'incarico di comporre la lite mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà; il contenuto del lodo irrituale non è limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo, ma include anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del lodo irrituale determina il venir meno del titolo negoziale su cui si fonda il decreto ingiuntivo ottenuto in forza della decisione arbitrale, con conseguente automatica necessità di revoca del provvedimento monitorio, divenuto irrimediabilmente privo di causa giustificativa.
La parte che abbia compromesso in arbitri irrituali una controversia è vincolata alla decisione degli arbitri, salvo che non provveda ad impugnare il lodo nelle forme previste dall'ordinamento; l'autorità del giudicato formatosi nel giudizio di annullamento del lodo irrituale fa stato sull'accertamento dei presupposti logico-giuridici delle pretese fondate sul medesimo lodo.
La compromissione in arbitri della controversia preclude alla parte, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità di fondare la pretesa creditoria su un titolo differente da quello negoziale costituito dalla decisione arbitrale.
Note Metodologiche
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