sentenza
N. 1912
Anno: 2025

Tribunale di Cosenza, 15 dicembre 2025, n. 1912

⚖️ Tribunale di Cosenza
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Massima

Nell'arbitrato irrituale, il contenuto negoziale del lodo non è limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo della decisione, ma comprende anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, analogamente a quanto accade nell'arbitrato rituale.
La dichiarazione giudiziale di nullità del lodo irrituale, una volta passata in giudicato, determina il venir meno del titolo negoziale su cui si fonda la pretesa creditoria derivante dalla decisione arbitrale, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo medesimo, in quanto divenuto sine titulo.
La compromissione in arbitri della controversia preclude alla parte, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul lodo, la possibilità di pretendere il pagamento ad un titolo differente da quello negoziale costituito dalla decisione degli arbitri, essendosi le parti impegnate a considerare tale decisione come espressione della loro volontà.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Cosenza, 15/12/2025, n. 1912, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-15-dicembre-2025-n-1912-1770761755-5917/