sentenza
N. 1152
Anno: 2020

Tribunale di Cosenza, 1 luglio 2020, n. 1152

⚖️ Tribunale di Cosenza
📅

Massima

La clausola compromissoria prevista nello statuto di una cooperativa edilizia che ha per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in mancanza di esplicita previsione statutaria ovvero di previsione di apposita clausola compromissoria inserita nell’atto di prenotazione/assegnazione/trasferimento della proprietà alle controversie relative al trasferimento della proprietà, e quindi al pagamento del corrispondente importo, sussistendo due distinti rapporti tra il socio e la cooperativa, anche se tra loro collegati: uno di carattere associativo, regolato dallo statuto e derivante dalla adesione al contratto sociale, ed uno bilaterale di scambio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Cosenza, 01/07/2020, n. 1152, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-1-luglio-2020-n-1152-1752148090/