sentenza
N. 714
Anno: 2025

Tribunale di Como, 1 settembre 2025, n. 714

⚖️ Tribunale di Como
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Massima

L'eccezione di incompetenza per arbitrato costituisce questione pregiudiziale che deve essere esaminata prioritariamente rispetto alla cessazione della materia del contendere, in quanto attiene ai presupposti di validità del processo, mentre la seconda rappresenta un evento sopravvenuto che interviene dopo l'inizio del rapporto processuale.
L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario costituisce eccezione di difetto di competenza e non questione di merito, dovendo essere qualificata come questione pregiudiziale nel sistema della ripartizione del potere giurisdizionale.
Le clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società possono devolvere ad arbitri tutte le controversie insorgenti tra soci ovvero tra soci e società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ai sensi dell'art. 838 bis cod. proc. civ.
Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, secondo il principio "in dubio pro arbitrato" di cui all'art. 808 quater cod. proc. civ.
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti dinanzi agli arbitri.
Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede alla riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è dichiarata l'incompetenza in ragione di una convenzione di arbitrato, ai sensi dell'art. 819 quater cod. proc. civ.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Como, 01/09/2025, n. 714, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-como-1-settembre-2025-n-714-1761750876-4227/