Tribunale di Catanzaro, 8 luglio 2025, n. 1484
Massima
L'eccezione relativa all'arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale, introducendo una questione preliminare di merito di natura sostanziale.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società che attribuisca alle parti il potere di nomina degli arbitri è nulla ai sensi dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, il quale stabilisce a pena di nullità che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetto estraneo alla società.
È esclusa la possibilità di conversione della clausola compromissoria nulla da clausola per arbitrato endosocietario in clausola arbitrale di diritto comune, in quanto la norma sull'arbitrato societario mira ad assicurare l'imparzialità della decisione attraverso la terzietà del designatore, rispondendo a un principio di ordine pubblico.
Note Metodologiche
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